Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico un apposito fondo, con la dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e

 

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2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.